compatibilità elettromagnetica
Legge quadro
Il quadro di riferimento italiano in materia di esposizione ai campi elettromagnetici è regolato dalla legge n.36 del 22 febbraio 2001 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici“, completata dai Decreti Attuativi, DPCM 8 luglio 2003.
- Tipologia di prestazione professionale
a) Misure per la valutazione dei rischi dei lavoratori all’esposizione dei campi elettromagnetici emessi dai macchinari all’interno delle aziende. (D.Lgs. 81/2008 – TITOLO VIII – Capo I e IV) o delle emissioni ai fini della stesura del fascicolo tecnico della macchina (p.to 1.5.10 direttiva macchine 2006/42/CE).
b) Misure in bassa frequenza (50Hz) di campo elettrico e induzione magnetica generati da elettrodotti e cabine elettriche (es. per richiesta concessioni edilizie) secondo D.P.C.M. N.200 del 08/07/03.
c) Misure del campo elettrico generato da stazioni radio base di telefonia/radio/TV (in base alle linee guida dell’ANPA/ARPA) secondo DM 381 del 10/09/98.
d) Misure di elettrosmog all’interno di abitazioni in alta e bassa frequenza secondo D.P.C.M. N.199 e N.200 del 08/07/03
e) Verifica di fattibilità con valutazione previsionale della distanza di prima approssimazione (DPA) da linee e cabine elettriche per la determinazione della fascia di rispetto ai sensi del DM 29 maggio 2008, GU n. 156 del 5 luglio 2008 e progettazione delle eventuali schermature.
- Riferimenti normativi
– D.Lgs. n.81 del 9 Aprile 2008 Titolo VIII “ Agenti fisici” Capo IV : Campi elettromagnetici. Recepimento della direttiva europea 2004/40/CE
Legge 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”.
– DPCM n.199, 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz)”
– DPCM n.200, 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”.
– DM 29 maggio 2008, GU n. 156 del 5 luglio 2008, “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti”.
– DM 29 maggio 2008, GU n. 153 del 2 luglio 2008, “Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell’induzione magnetica”.
Altre Informazioni
La normativa italiana, nella definizione dei limiti
La normativa italiana, nella definizione dei limiti, si basa su grandezze radiometriche (campo elettrico E - V/m -, campo magnetico H - A/m - e la densità di potenza S - W/m²), direttamente misurabili e derivate dalle grandezze dosimetriche primarie. Le quantità dosimetriche (tasso di assorbimento specifico SAR - W/kg - e la densità di corrente indotta J A/m²) sono correlate con l'effetto sanitario a breve termine, ma non sono direttamente misurabili.
I limiti di esposizione
La maggior parte dei Paesi stranieri ha seguito le indicazioni degli organismi internazionali (ICNIRP, OMS), fissando i limiti di esposizione a partire da considerazioni protezionistiche basate sulle grandezze dosimetriche, mentre la normativa italiana ha adottato un approccio maggiormente restrittivo, realizzato attraverso tre livelli di protezione:
Limite di esposizione
limite di esposizione, valore da non superare in alcuna condizione di esposizione;
Misura di cautela per la protezione
valore di attenzione, inteso come misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine, individua la soglia da rispettare in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere;
Obiettivo di qualità
obiettivo di qualità, definito per la progressiva minimizzazione dell'esposizione.
Le disposizioni regionali
Alla normativa nazionale si affiancano poi le disposizioni regionali di cui si sono dotate molte Regioni italiane che completano e specificano il quadro di riferimento in numerosi aspetti.
Si riporta un elenco non esaustivo dei rischi/situazioni che devono essere valutate:
1. Rete di distribuzione dell’energia elettrica a 50 Hz nei luoghi di lavoro: per esposizioni al campo magnetico
– Ogni installazione elettrica con una intensità di corrente di fase >100 A;
– Ogni singolo circuito all’interno di un’installazione con una intensità di corrente di fase >100 A;
per esposizioni al campo elettrico
– Qualsiasi circuito nudo aereo tarato ad un voltaggio > 100 kV, o linea aerea > 125 kV, sovrastante il luogo di lavoro
2. Elettrolisi industriale
3. Saldatura e fusione elettriche
4. Riscaldamento a induzione
5. Riscaldamento dielettrico a RF e MW
6. Saldatura dielettrica (ad es. saldatura materie plastiche)
7. Magnetizzatori/smagnetizzatori industriali
8. Specifiche lampade attivate a RF
9. Dispositivi a RF per plasma
10. Tutti gli apparecchi elettromedicali per applicazioni con radiazioni elettromagnetiche o di corrente tra cui:
– Stimolatori magnetici trans-cranici
– Apparati per magnetoterapia
– Tomografi RMN
– Diatermia ad onde corte o cortissime
– Elettrobisturi
– Apparecchi che utilizzano sorgenti RF con potenza media emessa elevata (>100 mW)
11. Radar
12. Trasporti azionati elettricamente: treni e tram
13. Essiccatoi e forni industriali a microonde
14 .Antenne delle stazioni radio base
15. Luoghi di lavoro interessati dalle emissioni di sorgenti CEM autorizzate ai sensi della normativa nazionale per la protezione della popolazione, incluse le operazioni di manutenzione o altre attività svolte a ridosso o sulle sorgenti
16. Trasmettitori a radiofrequenza
17. Trasmettitori a batteria
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